1. Le fondazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «fondazioni lirico-sinfoniche coreutiche».
1. Ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche coreutiche, di seguito denominate «fondazioni», in base agli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione delle spese, i punteggi attribuiti al balletto con orchestra realizzato da una fondazione con il proprio corpo di ballo, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, sono identici ai punteggi attribuiti all'opera lirica.
1. Nella ripartizione del FUS, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il Ministro per i beni e le attività culturali assegna una quota del medesimo Fondo, significativamente maggiorata, alle fondazioni che hanno in organico un corpo di ballo stabile, secondo
a) l'obbligo di stabilire una programmazione percentualmente bilanciata tra gli spettacoli d'opera lirica e di balletto, inserendo i titoli degli spettacoli di balletto nel bilancio previsionale di esercizio, relativo alla programmazione, ai fini dell'approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) il vincolo di impiego di una percentuale significativa delle somme destinate alla produzione degli spettacoli, non inferiore al 20 per cento delle spese globali di produzione, alla produzione o alla co-produzione di balletti.
1. Le fondazioni sono tenute a mantenere o a ripristinare almeno la consistenza
1. I teatri e le fondazioni che ricevono una quota parte del FUS e che non hanno un proprio corpo stabile di ballo o che non lo hanno ancora ripristinato, qualora rappresentino spettacoli di danza e di balletto, devono affidarne non meno del 50 per cento a compagnie italiane, e prioritariamente a corpi di ballo di altre fondazioni italiane, alle quali deve essere preventivamente richiesta la disponibilità.
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini e per i tersicorei, dipendenti degli enti lirici o delle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L'accesso al pensionamento su iniziativa del lavoratore può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età, limitatamente ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006, se l'avente diritto comunica tale opzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) sei mesi prima del compimento dell'età pensionabile.
2. La pensione spettante ai ballerini e ai tersicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, nonché aventi data di nascita anteriore al 1o gennaio 1972, è liquidata secondo il sistema retributivo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze